L’evasione fiscale è uno dei principali problemi del nostro Paese e deve essere combattuta con rigore e fermezza. Infatti se tutti pagassero le tasse sarebbe possibile abbassare il prelievo e potremmo disporre delle risorse necessarie per migliorare i servizi e la qualità della vita. Inoltre l’evasione costituisce un grave elemento di ingiustizia scaricando su chi paga correttamente i costi degli evasori.
Per anni nessuno si è impegnato contro l’evasione, addirittura il Governo Berlusconi l’ha giustificata attraverso la politica dei condoni.
Da una ricerca dell’Ufficio Studi dell’Agenzia delle Entrate, partendo dai versamenti iva, emerge che l’evasione fiscale in Italia ha superato i 270 miliardi di euro.
La ricchezza prodotta nascosta al fisco e’ passata dai 44 miliardi di euro del 1980 ai 270,1 miliardi del 2004.
La
progressione di crescita dell’evasione e’ forte: in
24
anni l’ammontare si e’ piu’ che moltiplicato.
Dai 43,9 miliardi euro equivalenti del 1980 (quando i valori fiscali erano ancora calcolati in lire) il valore si e’ raddoppiato in cinque anni passando ai 97,9 miliardi di euro equivalenti del 1985.
Si e’ poi saliti a 161,8 miliardi di euro del 1990, ai 183,1 miliardi del 1995 e ai 208,3 miliardi del 2000.
Anno |
Imponibile evaso |
---|---|
1980 | 43.983 |
1985 | 97.935 |
1990 | 161.847 |
1995 | 183.116 |
2000 | 208.338 |
2001 | 230.892 |
2002 | 220.568 |
2003 |
248.769 |
2004 |
270.101 |
Per questi motivi l’Ulivo e il Governo Prodi hanno iniziato una politica per combattere l’evasione che ha già prodotto un incremento di entrate di poco più di 5 miliardi di euro.
Ecco le principali novità introdotte dal Governo Prodi contro l’evasione fiscale:
- combattere l’evasione fiscale
- combattere l’elusione fiscale
- far emergere il vero reddito imponibile
Le norme contenute nel decreto di luglio e quelle
proposte nel decreto fiscale di ottobre e nella
legge finanziaria. Il Decreto di luglio. Le linee
generali dell’intervento. Recupero entrate evase o
eluse pari a circa 5 miliardi di euro nel 2007.
L'ampliamento delle potestà di controllo da parte
dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito della
manovra d'estate, è stato attuato seguendo una
duplice strategia. Per un verso sono stati
rafforzati i poteri del Fisco nei riguardi del
singolo contribuente già sottoposto a verifica (in
materia di questionari, nelle procedure telematiche
di acquisizione dei dati bancari, con il raddoppio
termini di decadenza, eccetera). Per altro verso è
stato programmato un cospicuo arricchimento del
patrimonio informativo dell'anagrafe tributaria.
In particolare, nell'anagrafe dei rapporti (conti
correnti, depositi….) troverà posto una sezione
dedicata a raccogliere informazioni sui nominativi
relativi alla clientela abituale di ogni operatore
finanziario e con la sola indicazione della
"quantità"dei rapporti istituiti presso ciascun
operatore e della natura di essi. Questo archivio
sarà utilizzato dal Fisco solo come ausilio per
effettuare ricerche finalizzate all'acquisizione
degli elementi di prova, nella fase conclusiva del
procedimento di accertamento. Per conoscere, cioè,
quali sono gli operatori presso cui risultano in
essere rapporti contrattuali a nome del controllato.
1. Compravendita di immobili Le compravendite di
beni immobili, sono soggette ad accertamento: a) in
base al valore normale ai fini Irpef e Iva,
assumendo ai fini Iva la cifra del mutuo erogato
come soglia minima del valore normale (articolo 35,
commi 2, 3 e 23-bis del Dl 223/06, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 248/06); b) in base al
valore venale in comune commercio, ai fini
dell'imposta di registro e non più in base al valore
automatico, fatta eccezione per le unità immobiliari
a uso abitazione (e relative pertinenze) nelle
transazioni intervenute fra privati, entrambi senza
partita Iva (articolo 35, comma 23-ter)
2. Autovetture e autocarri Per la trasformazione
irregolare in autocarro delle autovetture di lusso,
effettuata per finalità di risparmio fiscale ai fini
Iva e delle imposte dirette (fino a ieri consentita
dagli organi tecnici della ex Motorizzazione), sarà
emanato un provvedimento per stabilire le condizioni
tecniche per accedere al trattamento fiscale
riservato agli autocarri (articolo 35, comma 11)
3. Tracciabilità dei compensi Obbligo per i
professionisti di evitare, nelle transazioni
giornaliere, l'uso del denaro contante, anche per
importi correnti. Al divieto di accettare versamenti
sopra i mille euro (importo destinato a ridursi fino
a 100 euro nel giro di due anni), si aggiunge
l'obbligo di istituire un conto corrente, per chi
non ne possedeva uno in precedenza
(articolo 35, commi 12 e seguenti)
4. Imposta di registro, ipotecaria e catastale
Estesi ai fini degli accertamenti in materia di
imposta di registro, ipotecaria e catastale i più
ampi poteri istruttori previsti ai fini delle
imposte dirette: accesso in azienda, possibilità di
inviare un questionario anche all'indirizzo di un
privato consumatore, indagine finanziaria,
possibilità di irrogare sanzioni in caso di mancata
risposta, eccetera; ciò anche per i controlli sulle
locazioni e al di là delle fattispecie di vendita di
immobili che già dal 1º gennaio 2006 erano state
attratte in tale modalità di controllo (ai sensi
dell'articolo 1, comma 495, legge 266/05), (articolo
35, comma 24)
5. Poteri degli agenti della riscossione Gli agenti
della riscossione sono abilitati per legge, previa
autorizzazione dei rispettivi direttori generali, a
utilizzare i dati relativi ai conti risultanti
dall'anagrafe sezionale dei rapporti costituita ai
sensi dell'articolo 37, comma 4, nonché le evidenze
relative alle operazioni extra conto comunicate
dagli operatori finanziari per le attività connesse
alla riscossione mediante ruolo; su apposita
richiesta presentata a qualunque soggetto pubblico,
possono altresì prendere visione, estrarre copia e
farsi certificare qualunque altra tipologia di dato
rilevante ai fini dell'iscrizione a ruolo (articolo
35, commi 25 e seguenti e articolo 37, comma 4,
lettera b)
6. Dati sui risarcimenti Acquisizione in via
telematica di informazioni riguardanti le somme che
dopo il 1º ottobre 2006 saranno erogate dalle
assicurazioni a titolo di risarcimento danni e
possibilità di attivazione dell'azione accertativa
conseguenziale sulle prestazioni svolte, per
esempio, dal professionista il cui compenso ha fatto
parte della liquidazione del danno da risarcimento
da parte dell'assicuratore (articolo 35, comma 27)
7. Accertamento doganale In materia di accertamento
doganale e di contrasto ai rischi di dichiarazione
fraudolenta del valore in dogana, attribuzione
all'agenzia delle Dogane dei poteri istruttori degli
uffici Iva (articolo 51 Dpr 633) per poter acquisire
da tutti i soggetti che intervengono nelle
transazioni, ivi compresi gli operatori commerciali,
i dati relativi a ogni elemento di costo incluso nel
valore dichiarato (a esempio, i costi relativi ai
noli, trasporti, assicurazioni) - (articolo 35,
comma 35)
8. Contratti dei calciatori Obbligo per le società
di calcio professionistiche di inviare per via
telematica all'agenzia delle Entrate, a partire
dalla data che sarà fissata con un futuro
provvedimento, copia dei contratti degli atleti
professionisti. E possibilità, inoltre, di acquisire
informazioni sui medesimi contratti dalle
Federazioni calcistiche estere (articolo 35, comma
35-bis)
9. Manodopera irregolare Sanzioni a carico dei
datori di lavoro per l'utilizzo di manodopera
irregolare; in sostituzione della vecchia misura
commisurata alle giornate di lavoro, si applica la
nuova sanzione quantificata fra 1.500 e 12.000 euro
per ciascun lavoratore "a nero", cui va aggiunta la
maggiorazione pari a 150 euro per ogni giornata di
lavoro effettivo. A irrogare la sanzione sarà la
direzione provinciale del lavoro competente per
territorio e non più l'agenzia delle Entrate (che
mantiene i poteri di constatazione delle violazioni)
(articolo 36-bis, commi 7 e 8)
10. Studi di settore Estensione, dal periodo
d'imposta 2005, delle regole di accertamento in base
agli studi di settore valide per le imprese in
contabilità semplificata alle imprese di maggiori
dimensioni, entro i limiti di ricavo annuo pari a
5.164.569 euro, che sono in regime di contabilità
ordinaria (per opzione o anche per obbligo) -
(articolo 37 commi 2 e 3)
11. Dati sui rapporti con gli operatori finanziari
Costituzione dentro l'anagrafe tributaria di una
sezione dedicata a raccogliere la clientela abituale
relativa a ciascun operatore finanziario, con
obbligo di indicare il codice fiscale, le
generalità, nonché, per ciascun cliente, il numero e
la tipologia dei rapporti intrattenuti con le banche
e gli istituti di credito (articolo 37, comma 4)
12. Utilizzo dei dati relativi ai conti I dati
relativi ai conti risultanti dall'anagrafe sezionale
dei rapporti costituita ai sensi dell'articolo 37,
comma 4, nonché le evidenze relative alle operazioni
extra conto comunicate dagli operatori finanziari
possono essere usati ai fini degli accertamenti
bancari previsti dall'articolo 32, primo comma n. 2)
del Dpr n. 600/72; gli stessi dati possono essere
utilizzati ai fini degli accertamenti finalizzati,
nel procedimento penale, alla ricerca e acquisizione
della prova e delle fonti di prova, nonché per gli
accertamenti patrimoniali per finalità di
prevenzione, da parte dell'autorità giudiziaria,
degli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal
Pm, della Uic, del ministro dell'Interno, del capo
della Polizia, dei questori e dei direttori della
Dia, del comandante il nucleo speciale di polizia
valutaria della GdF (articolo 37, comma 4)
13. Sanzioni agli operatori finanziari Nuovo sistema
sanzionatorio a presidio della tempestività e
veridicità delle risposte formulate dagli operatori
a fronte delle richieste provenienti
dall'amministrazione finanziaria nell'ambito delle
indagini finanziarie. In caso di comunicazione
omessa, errata o incompleta si applica la sanzione
amministrativa tributaria che va da 2.065 a 20.658
euro (articolo 37, comma 6)
14. Accertamento centralizzato Potenziamento
dell'invio di atti di accertamento centralizzati
mediante nuovi poteri di invio di questionari
riconosciuti direttamente in capo all'anagrafe
tributaria per finalità accertative (articolo 37,
comma7)
15. Elenco clienti e fornitori Obbligo di invio
dell'elenco clienti e fornitori, comprensivo di
importo complessivo delle operazioni, e separata
indicazione di imponibile, imposta, quota non
imponibile e quota esente; relativamente alla prima
annualità (2006) non dovranno essere indicati i dati
relativi ai soggetti senza partita (consumatori
finali) (articolo 37, commi 8 e 9)
16. Controlli sul rilascio della partita Iva
Controlli sistematici di GdF e uffici Entrate per le
nuove partite Iva richieste dal 1º novembre 2006 con
l'esecuzione di riscontri automatizzati e accessi in
loco al fine di scovare e prevenire in anticipo
eventuali richieste di attribuzione strumentali
rispetto a finalità fraudolente; piano di controlli
anche per i rilasci anteriori al 1º novembre
prossimo (articolo 37, commi 18 e seguenti)
17. Dati dalle Camere di commercio Potenziamento dei
sistemi di comunicazione dei dati posseduti dalle
Camere di commercio che in futuro dovranno potersi
integrare con l'anagrafe tributaria sulla base di
trasmissioni periodiche effettuate su formato
elaborabile elettronicamente (articolo 37, commi 21
e seguenti)
18. Accertamenti e reati tributari Prolungamento dei
termini di decadenza dell'azione di accertamento
(raddoppio della durata normale), per gli anni in
cui vi sia contestazione di reati tributari
(articolo 37, commi 24 e 25)
19. Comunicazione degli illeciti tributari
Estensione agli organi requirenti e giudicanti in
materia penale nonché, previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, agli stessi organi di
polizia giudiziaria, dell'obbligo, fino a ieri posto
solo a carico della magistratura civile e
amministrativa, nonché ai soggetti pubblici
incaricati di svolgere attività ispettive o di
vigilanza, di comunicare direttamente o tramite la
GdF, eventuali illeciti tributari di cui siano
venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni,
trasmettendo altresì l'eventuale documentazione
probatoria (articolo 37, comma 31)
20. Poteri degli uffici Allineamento al settore Iva
delle norme sui poteri degli uffici in materia di
accertamento; con facoltà, anche ai fini delle
imposte dirette, di inviare in futuro questionari
miranti ad acquisire informazioni su persone diverse
dal destinatario, compresi clienti, fornitori e
soggetti senza partita Iva, che l'ufficio potrà
menzionare anche in forma generica, mediante
questionari a contenuto esplorativo, senza obbligo
di indicazione nominativa (articolo 37, comma 32)
21. Compensazioni indebite Reclusione da sei mesi a
due anni verso chi, per una cifra al di sopra di
50mila euro, omette il versamento Iva, dovuta in
base alla dichiarazione annuale, entro il termine
per il versamento dell'acconto relativo al periodo
d'imposta successivo; stessa sanzione si applica per
l'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti o non
spettanti oltre la medesima soglia (articolo 35,
comma 7)
Decreto
di ottobre e legge finanziaria
Le linee generali. Recupero imposte evase o eluse o
da emersione imponibile pari a circa 8 miliardi di
euro nel 2007 (per metà dal decreto e per metà dalla
finanziaria).
Con la manovra economica per il 2007, che comprende
decreto fiscale, legge finanziaria e alcuni disegni
di legge delega, il governo ha compiuto molti altri
passi nella lotta contro l’evasione, l’elusione e
per l’emersione dell’imponibile. In parte si tratta
di misure che completano (in alcuni punti la
correggono anche) la manovra di luglio (per esempio,
riscossione, intervento normativo per coprire buchi
nella legislazione, maggiore efficienza
dell’amministrazione). In parte si mettono in moto
meccanismi più efficaci o si rendono più efficienti
quelli già esistenti (per esempio, l’intervento sui
cosiddetti studi di settore, che riguardano
lavoratori autonomi e professionisti).
22. Decreto. Iva su autoveicoli (cosiddetto mercato
parallelo). L’obiettivo è battere il cosiddetto
mercato parallelo, che oggi riguarda l’acquisto di
centinaia di migliaia di automobili in totale
evasione dell’Iva. Nei casi di importazione di
automobili da Paesi dell’Unione europea si dispone
di subordinare l’immatricolazione o la voltura
dell’immatricolazione alla dimostrazione (con copia
del relativo modello F24) che l’Iva relativa alla
prima vendita sia stata pagata. Si prevede proprio
per questo scopo che il numero del telaio
dell’automobile sia inserito nel modello F24 con il
quale si paga l’Iva. L’immatricolazione dei veicoli
di importazione da paesi extra Unione europea sarà
subordinata all’apposita documentazione doganale che
attesta il pagamento dell’Iva.
23. Decreto. Professionisti domiciliati in paradisi
fiscali. Viene introdotto nell’articolo 110 del Tuir
un nuovo comma, che estende il regime di
indeducibilità delle componenti negative derivanti
da rapporti economici intercorsi con “paradisi
fiscali” anche alle prestazioni rese da
professionisti domiciliati in detti paradisi.
24. decreto. Comunicazioni esclusivamente per via
telematica. Prodotti e accise. L’Agenzia delle
Dogane disporrà tempi e modi per l’invio sotto forma
telematica:
- dei dati relativi a tutti coloro che svolgono la
propria attività nei settori degli oli minerali,
dell’alcol, delle bevande alcoliche, nonché degli
oli lubrificanti e bitumi di petrolio.
- dei documenti di accompagnamento per la
circolazione di prodotti sottoposti ad accise
- delle dichiarazioni per il consumo di gas metano e
di energia elettrica.
Tutti coloro che esercitano queste attività sono
tenuti a presentare alle dogane e all’agenzia delle
entrate a livello locale una comunicazione utile per
valutare la reale
entità della movimentazione complessiva delle merci
(in particolare, la congruità delle garanzie
rispetto all’entità della movimentazione).
25. Decreto. Dogane. Procedura semplificata per la
distruzione di merce contraffatta ai fini della
proprietà intellettuale.
26. Decreto. Iva. Potenziamento delle attività di
verifica e di controllo nei confronti delle
cosiddette frodi carosello.
27. Decreto. Società di calcio. Questa norma estende
alle sponsorizzazioni l’obbligo delle società di
calcio di inviare telematicamente all’agenzia delle
entrate i dati relativi ai compensi dei calciatori.
28. Decreto. Scontrini fiscali. La mancata emissione
degli scontrini fiscali può portare alla sospensione
dell’attività.
29. Decreto. Assicurazioni. Si prevede che l’obbligo
a carico delle compagnie di dover comunicare le
informazioni relative alle somme liquidate a
qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati possa
essere assolto anche senza il ricorso alla posta
elettronica certificata.
30. Decreto. Attività di controllo. Tutti gli
organismi preposti all’attività di controllo
dovranno puntare a battere l’evasione, il lavoro
nero, il gioco illegale negli scambi all’interno
dell’Ue (piano “straordinario” di accertamento).
31. Decreto. Funzionamento e poteri Riscossione Spa.
Numerose sono le norme volte a migliorare il
funzionamento della nuova Riscossione Spa, a
definirne le entrate, a potenziarne le capacità di
accesso, di intervento, nonché di rappresentanza in
sede giudiziaria.
32. Decreto. Incrocio debiti-crediti. Le
amministrazioni pubbliche e le società a prevalente
partecipazione pubblica prima di effettuare
qualsiasi pagamento superiore ai 10.000 euro
verificano se il creditore è a sua volta debitore a
qualsiasi titolo dello Stato. In caso affermativo
segnalano la circostanza all’agente della
riscossione che procede appunto alla riscossione.
33. Decreto. Compensazione volontaria. Nel momento
in cui deve erogare un rimborso di imposta l’Agenzia
delle entrate verifica se il beneficiario risulta
debitore
dello Stato. In caso affermativo, trasmette per via
telematica una segnalazione all’agente della
riscossione, che propone all’interessato una
compensazione, sospendendo l’azione di recupero del
debito. Se l’interessato accetta, l’agente della
riscossione opera la compensazione; se l’interessato
rifiuta, finisce la sospensione del recupero.
34. Decreto. Immobili in leasing. Viene esteso anche
agli immobili oggetto di contratti di leasing la
disposizione del decreto-legge di luglio. Ai fini
della determinazione del costo dei fabbricati deve
essere dedotto il costo delle aree occupate dalla
costruzione e di quelle che ne costituiscono
pertinenza.
35. Decreto. Pronti contro termine. Colui che
acquisisce un contratto di pronti contro termine ha
diritto al credito di imposta sui dividendi solo se
tale diritto sarebbe spettato al cedente.
36. Decreto Cessione a titolo oneroso di fabbricati.
La norma prevede, modificando il comma 496
dell’articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre
2005, l’innalzamento al 20% dell’imposta sostitutiva
sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di fabbricati e di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria acquistati o costruiti da
non più di cinque anni. La legislazione vigente
prevede che le plusvalenze in oggetto siano
assoggettate, su richiesta del venditore, ad imposta
sostitutiva del 12,5%.
37. Decreto. Franchigia fiscale sotto i 7.000 euro.
Agricoltura. Il limite massimo di volume di affari
stabilito per godere di franchigia fiscale è di
7.000 euro l’anno, di cui due terzi da vendita di
prodotti.
38. Decreto. Aggiornamento del catasto agricolo.
L’intervento ha come obiettivo l’aggiornamento del
catasto terreni. In particolare, potranno emergere
sia immobili non censiti dal catasto e che sono
stati edificati negli anni, sia la diversa
destinazione di immobili (palazzi, ville….) ancora
accatastati come fabbricati rurali ma oggi adibiti
ad abitazioni, spesso ormai inglobate addirittura
nelle città.
39. Decreto. Catasto. Attività commerciali in
immobili categoria E. Degli immobili censiti nella
categoria E (stazioni, scali aeroportuali, porti
marittimi, tutti esenti dall’Ici per esempio…) non
possono far parte immobili o porzioni di immobili
destinati ad attività commerciali, industriali, ad
uffici privati, qualora presentino autonomia
funzionale e reddituale. Sono attività commerciali
private che godono di sconti Ici come se fossero
strumentali all’attività di servizio pubblico alla
quale sono destinati gli immobili in cui trovano
spazio.
40. Decreto. Catasto. Attività commerciali in
immobili di categoria B. Vengono aggiornati valori
che oggi risultano nettamente sottostimati.
Decreto. Precisazioni di alcuni punti del decreto
di luglio.
Perdite illimitatamente riportabili. Il comma 13
dell’art. 36 del DL 223/2006 prevedeva l’inserimento
– al comma 2 dell’art 84 del TUIR - di un termine
(otto esercizi) entro il quale possono essere
utilizzate le perdite ex-illimitate determinatesi
nei primi tre periodi di imposta. La nuova norma
toglie – per le perdite verificatesi nei primi tre
periodi di imposta maturati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 223/2006
- il limite degli otto esercizi e ripristina la
situazione precedente e quindi la possibilità di
usare le perdite illimitatamente riportabili, senza
limiti temporali.
Riporto perdite nella trasparenza fiscale -
societaria e piccole Srl. Il comma 11 dell’art.36
del DL 223/2006 ha stabilito, con riferimento ai
commi 9 (riporto perdite nella trasparenza fiscale -
societaria) e 10 (riporto perdite nella trasparenza
fiscale - piccole Srl) del medesimo Decreto Legge,
che a partire dal periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 2006, le perdite fiscali dei soci della
società partecipata, relative ai periodi anteriori a
quello di decorrenza del regime di trasparenza, non
possono essere compensate con il reddito imputato
dalla società nei periodi di vigenza di tale regime.
Si propone invece di spostare la decorrenza del
provvedimento all’entrata in vigore del decreto.
No-tax area per i soggetti non residenti. La norma
prevede la soppressione della lettera a) del comma
22 dell’articolo 36 del D.L n. 223 del 4 luglio
2006; viene quindi ripristinata la spettanza della
deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione anche nei confronti dei soggetti
non residenti in Italia. La disposizione ha effetto
dall’anno 2006.
Campione d’Italia. I redditi delle persone fisiche
iscritte nei registri anagrafici del comune di
Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune per un importo
complessivo non superiore a 200.000 franchi sono
computati in euro, in deroga alle disposizioni
dell’articolo 9 del TUIR, sulla base del vigente
tasso convenzionale di cambio stabilito con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze,
aumentato nella misura del 50 per cento della
differenza tra il cambio di cui all’articolo 9,
comma 2, e il medesimo tasso convenzionale di
cambio. Si considerano iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le
persone fisiche aventi domicilio fiscale nel
medesimo comune le quali, già residenti nel comune
di Campione d’Italia, sono iscritte all’anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello
stesso comune e residenti nel Canton Ticino della
Confederazione elvetica. Attualmente il tasso di
cambio convenzionale è stabilito in euro 0,40515 per
ogni franco svizzero, secondo le disposizioni
previste nel D.M. 27 ottobre 2005.
Il tasso di cambio euro-franco svizzero del periodo
marzo-settembre 2006 è risultato pari, in media a
0,6375. Considerando il 50% della sua differenza con
il tasso convenzionale di cambio, si ottiene un
nuovo tasso convenzionale per il 2007 pari a
0,52135.
Stock option. Il guadagno di capitale legato alle
stock option non entra a far parte dei redditi da
lavoro sottoposti alla normale tassazione a
condizione che l’opzione sia esercitata dopo tre
anni dalla data di attribuzione del relativo
diritto, che alla data di esercizio dell’opzione le
azioni della società emittente risultino negoziate
in mercati regolamentati e che, inoltre, il
lavoratore mantenga la proprietà delle azioni
acquistate in esercizio del diritto di opzione per
un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di
acquisizione.
Qualora, anteriormente a tale termine, le azioni
siano in tutto o in parte cedute o date in garanzia,
l’importo che non ha concorso a formare il reddito
nel periodo d’imposta di esercizio del diritto di
opzione concorre, in tutto o in parte, a formare il
reddito di lavoro del periodo d’imposta in cui si
realizzano tali eventi. Tuttavia, il recupero a
tassazione non si verifica se il suddetto importo o
la parte di esso proporzionalmente corrispondente
alle azioni cedute o date in garanzia viene
costantemente reinvestito in azioni della società
emittente e le stesse siano mantenute fino alla
scadenza dell’originario quinquennio.
Le nuove disposizioni concernenti la condizione
temporale di esercizio dell’opzione e la condizione
di negoziazione delle azioni acquistate si applicano
ai piani di assegnazione deliberati a partire dalla
data di entrata in vigore del nuovo decreto.
41. Finanziaria. Condomini sostituti di imposta.
Sarà il condominio a pagare le imposte sui lavori
compiuti dalla ditta che li ha svolti in appalto o
dalle persone alle quali è stata chiesta una
prestazione di lavoro. Il condominio quale sostituto
di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta
del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta
sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di
rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni
relative a contratti di appalto di opere o servizi,
anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi,
effettuate nell’esercizio di impresa.
42. Finanziaria. Assegni al coniuge separato. Nella
dichiarazione dei redditi si deve indicare il codice
fiscale del coniuge che riceve gli assegni.
43. Finanziaria. Spese mediche rimborsate. Ai fini
dei controlli sugli oneri detraibili per le spese
mediche sostenute gli enti e le casse aventi
esclusivamente fine assistenziale devono comunicare
in via telematica all’Anagrafe Tributaria gli
elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate
spese sanitarie per effetto dei contributi versati.
44. Finanziaria. Spese mediche da detrarre. Questa
norma prevede che per ottenere le detrazioni di
spese mediche deve esserci uno scontrino o una
fattura fiscale e deve essere chiaramente indicato
il codice fiscale di chi spende e poi usufruisce
della detrazione
45. Finanziaria. Indicazione dei dati relativi all’Ici
nella dichiarazione dei redditi. Questa norma serve
a incrociare nello stesso documento i dati fiscali
relativi agli immobili, in modo da ridurre l’ampia
area della possibile evasione dell’Ici o dell’Irpef.
46. Finanziaria. Inversione contabile. La norma
prevede l’applicazione del cosiddetto “Reverse
charge” o inversione contabile. In particolare si
dispone che, in deroga alle regole ordinarie, al
pagamento dell’imposta sia tenuto il cessionario, se
è un soggetto passivo di imposta nel territorio
italiano. inoltre la fattura emessa del cedente
senza addebito d’imposta deve essere integrata dal
cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della
relativa imposta nell’apposito registro. Questa
disposizione si applica oltre che all’oro da
investimento, alle cessioni di immobili imponibili
per opzione e alle prestazioni di servizi, compresa
la prestazione di manodopera, rese nel settore edile
da soggetti subappaltatori, anche alle operazioni
alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori, e alle cessioni di
apparecchiature terminali per il servizio pubblico
radiomobile terrestre. A questa misura non è
collegata alcune previsione di gettito, anche se la
sua applicazione potrà avere effetti concreti in
questo senso.
47. Finanziaria. Obbligo di richiesta registrazione
per agenti immobiliari. Gli agenti immobiliari
devono registrare le scritture private tra i loro
clienti quando queste contengano operazioni di
affari.
La norma comporta una modifica al Testo Unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con DPR n.131 del 26/04/1986, nella misura
in cui prevede per gli agenti di mediazione
immobiliare l’obbligo di registrazione per tutte le
scritture private non autenticate di natura
negoziale, stipulate a seguito della loro attività
per la conclusione di affari; gli agenti, inoltre,
diventano solidamente responsabili per il pagamento
dell’imposta in questione.
48. Finanziaria. Studi di settore. Revisione cadenza
triennale
La norma permette di effettuare la revisione degli
studi di settore, di norma, con cadenza triennale
(invece dei quattro attualmente previsti), in modo
tale da potere adeguare lo studio di settore alla
mutata realtà del settore interessato, in tempi
coerenti con lo sviluppo del settore stesso.
49. Finanziaria. Studi di settore. Nuova analisi
della coerenza, generalizzata ed applicabile a tutti
gli Studi.
La disposizione prevede che nella metodologia di
elaborazione degli studi di settore vengano inseriti
specifici indicatori di coerenza che concorrono alla
stima dei ricavi
potenziali. Gli indicatori di coerenza sono dati che
oggi servono solo come punto di riferimento per gli
eventuali accertamenti. La norma ne prevede
l’utilizzo, invece, anche per determinare il reddito
imponibile di riferimento per i diversi settori.
50. Finanziaria. Studi di settore. Nuova analisi
della coerenza, specifica per ogni singolo studio di
settore.
Viene inoltre prevista una nuova analisi della
coerenza specifica per singolo studio di settore.
51. Finanziaria. Studi di settore. Aumento del
limite dei ricavi e compensi per l’applicabilità
dello studio.
La norma rivede il limite massimo di applicabilità
degli studi di settore.
In particolare, viene prevista l’elevazione del
limite di applicabilità degli studi di settore
(attualmente fissato a 5.164.569 euro) portandolo a
7,5 milioni di euro.
Resta ferma la facoltà del Ministro dell’economia e
delle finanze di differenziare, per ciascun studio
di settore, lo stesso limite in funzione delle
caratteristiche del settore, della numerosità dei
contribuenti interessati o di altre caratteristiche
specifiche. L’elevazione del limite è, tra l’altro,
in linea con l’aggiornamento dei valori monetari
relativi al periodo 1996-2005.
52. Finanziaria. Studi di settore. Abolizione di
alcune cause di esclusione di inizio e cessazione di
attività
Viene previsto che non siano esclusi dalla
applicabilità degli studi di settore gli operatori
che chiudano e riaprano la stressa attività nel
volgere di sei mesi o coloro che avviino un’attività
acquisendo un’impresa già esistente.
53. Finanziaria. Studi di settore. Accertamenti da
studio di settore: norma interpretativa
Viene introdotta una disposizione normativa in base
alla quale gli studi di settore assumono maggior
rilevanza ai fini degli accertamenti.
54. Finanziaria. Studi di settore. Sanzione per dati
non veritieri
La norma mira a contrastare l’inesatta indicazione
dei dati strutturali richiesti nell’allegato agli
studi di settore, accentuando le sanzioni.
55. Finanziaria. Detrazione del canone di locazione
corrisposto per l’alloggio degli studenti
universitari fuori sede. La norma prevede, ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la
detraibilità al 19 per cento del canone di locazione
pagato per l’alloggio degli studenti universitari
fuori sede, per un importo massimo di 500 euro. La
legislazione vigente non prevede alcuna detraibilità
per tali spese. E’ una norma che da un lato sostiene
le famiglie dei giovani universitari, ma dall’altro
crea un conflitto di interesse tra proprietario
dell’appartamento e affittuario.