LA CAMERA ACCOGLIE LE DIMISSIONI DI CESARE PREVITI: SVENTATO L’ENNESIMO TENTATIVO DI SALVARLO.
LA CAMERA RIPRISTINA LA LEGALITA’
Dopo una lunga e faticosa istruttoria della Giunta delle elezioni, la Camera ha discusso la proposta di annullare, per motivi di sopraggiunta ineleggibilità, l’elezione a deputato di Cesare Previti. Previti infatti è stato condannato il 4 maggio 2006, con sentenza definitiva, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di corruzione in atti giudiziari relativi alla vicenda IMI/SIR. Dopo un lungo dibattito, il Presidente del gruppo di Forza Italia, Elio Vito, ha provato per l’ennesima volta a rinviare la decisione, presentando la lettera di dimissioni di Previti. In questo modo la Camera, anziché votare in modo palese sulla proposta di annullamento dell’elezione di Previti, ha dovuto votare a scrutinio segreto se accogliere o meno le sue dimissioni. I precedenti casi affrontati in altre legislature non erano incoraggianti. E’ opportuno ricordare che in un’analoga situazione e con una maggioranza numerica schiacciante del centrosinistra, durante la legislatura 1996-2001, la Camera respinse la proposta di annullare l’elezione di Marcello Dell’Utri, condannato per gravi reati all’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Questa volta le cose sono andate diversamente e le dimissioni sono state accolte con 462 voti favorevoli e 66 contrari.
Si tratta di una decisione molto importante che dimostra la determinazione del Parlamento a ripristinare la legalità. Oltre ad esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto è importante riportare le ragioni di merito che hanno portato alla votazione di oggi. Per questo si riporta il testo integrale della relazione della Giunta delle elezioni della Camera. Buona lettura!
Alessandro Naccarato, deputato dell’Ulivo
RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI PRESENTATA
IL 25 LUGLIO 2007 E DISCUSSA MARTEDI’ 31 LUGLIO 2007
Onorevoli
Colleghi! - La Giunta delle elezioni ha deliberato
di proporre all'Assemblea l'annullamento, per motivi
di ineleggibilità sopravvenuta, dell'elezione del
deputato Cesare Previti, proclamato nella XV
Circoscrizione Lazio 1, e la proclamazione in suo
luogo del candidato Angelo Santori.
I fatti e le ragioni che hanno indotto la Giunta,
nella seduta pubblica del 9 luglio 2007, a
pronunciarsi in tal senso sono di seguito esposti.
1. La proclamazione del deputato Previti.
Il deputato Cesare Previti, candidato per la lista Forza Italia nella XV Circoscrizione Lazio 1 (posto di lista n. 5), è stato proclamato deputato il 21 aprile 2006 dall'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di appello di Roma.
2. La sentenza di condanna a carico del deputato Previti con irrogazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
In data 24 maggio 2006 è stata trasmessa alla Giunta delle elezioni da parte del Presidente della Camera la nota della Procura generale della Repubblica di Milano, pervenuta il 10 maggio 2006, nella quale, in relazione alla sentenza di condanna per corruzione in atti giudiziari (relativa alla vicenda IMI/SIR) n. 327/2004, emessa a carico del deputato Previti in data 23 maggio 2005 dalla Corte di appello di Milano, sezione II, e resa definitiva il 4 maggio 2006 con sentenza della Corte di Cassazione n. 33435 del 2006 (depositata il 5 ottobre 2006), si comunicava, «per l'ulteriore corso di esecuzione e per quant'altro di competenza», che allo stesso era stata inflitta la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
3. L'istruttoria da parte del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.
In data 28 giugno
2006 il Comitato permanente per le incompatibilità,
le ineleggibilità e le decadenze iniziava
l'istruttoria sulla posizione del deputato Previti,
stabilendo che, prima di avviare il formale
contraddittorio con lo stesso, la Giunta richiedesse
- come poi deliberato nella seduta del 5 luglio 2006
- per il tramite del Presidente della Camera, copia
della sentenza della Corte di Cassazione. Con
lettera pervenuta il 14 luglio 2006 al Presidente
della Camera e da questi trasmessa alla Giunta, il
Primo Presidente della Cassazione, dottor Nicola
Marvulli, informava che la motivazione della
sentenza relativa al deputato Previti non era ancora
stata depositata e trasmetteva intanto copia dei
capi di imputazione. Nella riunione del 25 luglio
2006 il Comitato conveniva, quindi, sull'opportunità
di proseguire l'istruttoria soltanto dopo
l'acquisizione del testo integrale della sentenza
della Cassazione. Copia autentica delle motivazioni
della sentenza emessa dalla Cassazione nei confronti
del deputato Previti veniva, quindi, trasmessa dal
Primo Presidente della Cassazione al Presidente
della Camera con lettera pervenuta l'11 ottobre
2006. Della sentenza - deferita alla Giunta dal
Presidente della Camera sempre in data 11 ottobre
2006 - il Presidente Bruno dava notizia alla Giunta
plenaria nella seduta del 17 ottobre 2006. Il
Comitato, nella riunione del 17 ottobre 2006, poteva
così avviare la formale istruttoria in
contraddittorio con il deputato Previti, ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del
regolamento della Giunta, comunicandogli le ragioni
della ritenuta sussistenza di elementi di una causa
di ineleggibilità sopravvenuta e di conseguente
decadenza dal mandato parlamentare - derivante dalla
perdita del diritto elettorale passivo, a norma
dell'articolo 28 del codice penale -, invitandolo a
far pervenire entro il termine di quindici giorni
ogni utile controdeduzione e facendogli presente che
avrebbe potuto richiedere di essere ascoltato dal
Comitato. Con lettera pervenuta in data 26 ottobre
2006 il deputato Previti informava che intendeva
«esercitare le prerogative di interlocuzione
garantite dal Regolamento della Giunta» e che si
sarebbe avvalso dell'assistenza dell'avvocato
Giovanni Pellegrino. Con distinta nota pervenuta in
pari data l'avvocato Pellegrino chiedeva, poi, a
favore del suo assistito una proroga del termine per
la presentazione di controdeduzioni. Come convenuto
dall'Ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi
in data 26 ottobre 2006, il Comitato comunicava,
quindi, al deputato Previti che, in accoglimento
della richiesta formulata dall'avvocato Pellegrino,
il nuovo termine per la presentazione delle
controdeduzioni era fissato al 7 novembre 2006.
Il deputato Previti faceva, quindi, pervenire in
data 6 novembre 2006 le proprie controdeduzioni al
Comitato, il quale, riunitosi il 9 novembre 2006,
prendeva atto del contenuto delle stesse,
aggiornandosi per le conseguenti valutazioni. Nella
riunione del 15 novembre 2006 il Comitato, valutate
le controdeduzioni trasmesse dal deputato Previti,
stabiliva quindi di prevedere lo svolgimento della
sua audizione per la giornata di giovedì 23 novembre
2006 e ne dava comunicazione al deputato Previti.
Nella seduta del 23 novembre 2006 la Giunta prendeva
atto della lettera, pervenuta in data 21 novembre
2006, con la quale il deputato Previti aveva
rappresentato che non gli era ancora stato
comunicato l'esito dell'udienza sull'incidente di
esecuzione svoltasi a Milano il 14 novembre 2006 e
che l'esame della sua richiesta di affidamento in
prova ai servizi sociali (all'epoca fissato per il
22 novembre) era stato differito al 30 novembre
2006. Il deputato Previti chiedeva pertanto che, al
fine di poter offrire al Comitato «ragguagli
documentati sull'esito di dette udienze» nel
rispetto dell'impegno assunto con la sua memoria
precedente, fosse rinviata la sua audizione ad una
data successiva al 5 dicembre 2006. Sempre nella
seduta del 23 novembre 2006 il Presidente della
Giunta comunicava che l'audizione del deputato
Previti avrebbe avuto luogo nella giornata di
mercoledì 6 dicembre 2006. Nella seduta del 23
novembre 2006 veniva altresì data comunicazione
della lettera, pervenuta il 16 novembre 2006, con la
quale i deputati Belisario, Crapolicchio, Lenzi,
Perugia e Turco avevano richiesto al Presidente
della Giunta di sottoporre alla Presidenza della
Camera la questione relativa all'applicazione
dell'articolo 28, comma 5, del codice penale
relativamente all'indennità spettante al deputato
Previti. A tale riguardo, il Presidente Bruno
evidenziava tuttavia che non rientra tra i compiti
istituzionali della Giunta segnalare alla Presidenza
della Camera richieste quale quella avanzata dai
citati deputati, e ciò in quanto - a parte ogni
considerazione sulla possibilità di una sospensione
del pagamento dell'indennità, che come tale accede
al mandato parlamentare e non può essere scissa da
questo fin tanto che esso perduri - l'inoltro della
richiesta da parte del Presidente della Giunta
avrebbe di per sé costituito un'irrituale
anticipazione dei possibili esiti del procedimento
in corso presso la Giunta medesima.
Nella riunione del 30 novembre 2006 il Comitato
proseguiva poi la valutazione delle controdeduzioni
inviate dal deputato Previti, mentre la sua
audizione aveva luogo nella riunione del 6 dicembre
2006. In tale occasione il deputato Previti ribadiva
le proprie controdeduzioni, formulando
considerazioni integrative delle medesime, e
depositava agli atti ulteriori documenti, cui se ne
aggiungevano altri trasmessi successivamente al
Comitato in data 13 dicembre 2006 (una nota
integrativa; copia della sentenza della Corte di
Cassazione, sez. VI, n. 40249/06, depositata il 6
dicembre 2006; «elementi» per il ricorso
straordinario per errore di fatto avverso la
sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI, n.
33435/06 del 4 maggio 2006; copia del ricorso per
incidente di esecuzione depositato in Cassazione).
Infine, nella riunione del 14 dicembre 2006 il
Comitato concludeva l'istruttoria sulla posizione
del deputato Previti.
Nella seduta del 13 dicembre 2006 la Giunta
conveniva, inoltre, su proposta del deputato
Gianfranco Burchiellaro, coordinatore del Comitato
per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle
decadenze, di richiedere al comune di Roma, per il
tramite del Presidente della Camera, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del regolamento della
Giunta medesima, informazioni circa l'eventuale
avvenuta cancellazione dalle liste elettorali del
deputato Cesare Previti in conseguenza della pena
accessoria allo stesso inflitta della interdizione
perpetua dai pubblici uffici. Il Presidente della
Camera, con lettera del 15 dicembre 2006,
indirizzava tale richiesta al sindaco di Roma.
Quest'ultimo, con lettera pervenuta il 19 dicembre
2006, rispondeva allegando copia di una nota del
segretario generale del comune di Roma in cui si
attestava che - con deliberazione della commissione
elettorale comunale del 10 luglio 2006, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, depositata
all'albo pretorio dall'1 al 5 agosto 2006 e avverso
la quale non era stato presentato alcun ricorso -
era stata disposta la cancellazione dalle liste
elettorali del comune di Roma, ove risiede, del
deputato Cesare Previti, al quale, data
comunicazione dell'avvenuta cancellazione, si era
altresì provveduto a ritirare la tessera elettorale.
Quanto al merito degli accertamenti istruttori
svolti dal Comitato, il deputato Previti ha
formulato nelle sue controdeduzioni e nel corso
dell'audizione in Comitato i seguenti rilievi:
a) la sentenza di condanna emessa a suo
carico non avrebbe ancora avuto (al momento in cui
il Comitato svolgeva l'istruttoria) il carattere
della irrevocabilità/immodificabilità e non sarebbe
stata quindi definitiva in quanto ancora
suscettibile di impugnazione per errore di fatto
ex articolo 625-bis del codice di
procedura penale (ricorso che lo stesso deputato
Previti preannunciava di voler presentare in
Cassazione, poi effettivamente presentato e
dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione,
II sezione penale, con la sentenza 23 maggio-14
giugno 2007, n. 23417);
b) l'esercizio del mandato parlamentare,
nascendo da un'investitura di tipo elettivo
riconducibile ai meccanismi propri della
rappresentanza politica nazionale, non sarebbe
assimilabile tout court alla nozione di
ufficio pubblico; ciò sarebbe dimostrato dal fatto
che il legislatore, quando ha inteso stabilire la
decadenza da cariche elettive a seguito di condanna
per reati contro la pubblica amministrazione, lo ha
fatto con esclusivo riferimento alle amministrazioni
locali;
c) la necessità del rinvio della trattazione
del suo caso sarebbe derivata anche da ulteriori
eventi suscettibili di incidere sulla permanenza e/o
sulla durata della pena accessoria; in particolare,
secondo il deputato Previti l'esito positivo
dell'affidamento in prova ai servizi sociali (poi
concesso con provvedimento del tribunale di
sorveglianza di Roma emesso in data 14 febbraio
2007) dovrebbe comportare, ai sensi dell'articolo
47, comma 12, della legge n. 354 del 1975, recante
norme sull'ordinamento penitenziario, l'estinzione
non solo della pena detentiva ma anche della pena
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici
uffici; ciò sarebbe avvalorato dalla documentazione
consegnata in copia agli atti della Giunta dal
deputato Pecorella nella seduta del 7 febbraio 2007,
da cui risulta che il direttore centrale per i
servizi elettorali del Ministero dell'interno, con
nota del 28 febbraio 2001, aveva risposto ad un
quesito posto dall'allora prefetto di Milano avente
ad oggetto «diritto di elettorato attivo ed
interdizione temporanea da pubblici uffici»,
ritenendo che «l'eventuale esito positivo
(dell'affidamento in prova) estingue, in virtù
dell'articolo 47, comma 12, legge n. 354/1975, la
pena accessoria dell'interdizione e quindi anche
l'effetto della perdita del diritto di elettorato»;
il carattere irreversibile della decadenza dal
mandato parlamentare vanificherebbe, però, la durata
temporale limitata che l'interdizione dai pubblici
uffici verrebbe ad assumere a seguito dell'esito
positivo del periodo di affidamento in prova al
servizio sociale; a tale riguardo, il deputato
Previti faceva notare che in materia l'unica
sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, 23 aprile
1998, n. 468) sarebbe chiara nel senso di prevedere
l'estinzione dell'interdizione perpetua dai pubblici
uffici in conseguenza dell'esito positivo del
periodo di prova;
d) il 14 novembre 2006 si era svolta la
camera di consiglio in cui la corte di appello di
Milano aveva esaminato l'incidente di esecuzione da
lui proposto, volto a contestare l'inesistenza di un
valido titolo esecutivo in conseguenza, tra l'altro,
dell'asserito erroneo computo della pena; tale
ricorso per incidente di esecuzione veniva tuttavia
rigettato dalla corte di appello di Milano con
ordinanza del 14-17 novembre 2006, poi confermata
dalla Cassazione;
e) si poteva nutrire la legittima aspettativa
di una revoca della sentenza di condanna anche in
virtù della sentenza della Corte di Cassazione n.
40249/06 del 30 novembre 2006 con la quale è stato
annullato per incompetenza territoriale della
procura di Milano il procedimento penale a suo
carico relativo alla «vicenda SME»; tale ultimo
procedimento era, infatti, inizialmente unificato
con il procedimento «IMI/SIR» e, dunque, il vizio di
incompetenza territoriale (tale da tradursi, a
giudizio del deputato Previti, in una lesione del
diritto costituzionale al giudice naturale
precostituito per legge) poteva interessare anche
quest'ultimo procedimento, al punto da potersi
ritenere che il giudicato del processo SME
prevalesse sul giudicato del processo IMI/SIR;
f) infine, era intenzione del deputato
Previti presentare alla Corte europea dei diritti
dell'uomo di Strasburgo un ricorso per violazione
dell'articolo 6, commi 1 e 3, lettera b),
della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo, il cui accoglimento
legittimerebbe l'instaurazione di un giudizio di
revisione; di tale ricorso ha fatto, quindi,
nuovamente menzione durante l'udienza pubblica del 9
luglio 2007, della quale si dirà meglio più avanti.
4. La discussione in Giunta e i motivi alla base della contestazione dell'elezione del deputato Previti.
Conclusa
l'istruttoria in Comitato, nella seduta della Giunta
del 25 gennaio 2007 il deputato Burchiellaro,
coordinatore del Comitato per i profili attinenti
alle ineleggibilità e alle decadenze, ha svolto la
propria relazione riferendo sugli esiti
dell'istruttoria. Il Comitato, a maggioranza, ha
proposto alla Giunta l'accertamento della causa di
ineleggibilità sopravvenuta e la conseguente
contestazione dell'elezione del deputato Previti.
La Giunta è, infine, pervenuta a deliberare la
contestazione della elezione del deputato Previti in
base ai seguenti motivi:
a) la pretesa non definitività della sentenza
della Cassazione (definitività in seguito
perfezionatasi con la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso per errore di fatto) non
poteva considerarsi di impedimento all'ulteriore
corso del procedimento, dovendo la Giunta accertare
la situazione generata da una sentenza di condanna
comunque esecutiva, a fronte della quale le ragioni
per una sospensione del procedimento erano da
ritenersi fondate su presupposti solo eventuali;
tale valutazione è stata confermata con la
dichiarazione di inammissibilità da parte della
Cassazione del ricorso per errore di fatto, che ha
reso definitiva ed irretrattabile la sentenza di
condanna;
b) la perdita dei requisiti di eleggibilità
che si determini a carico di un deputato nel corso
del mandato parlamentare dà luogo ad una causa di
ineleggibilità sopravvenuta, ossia ad una causa che
impedisce la permanenza nella titolarità della
carica (pur legittimamente acquisita); l'articolo 28
del codice penale stabilisce, infatti, che
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il
condannato «del diritto di elettorato o di
eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di
ogni altro diritto politico», e la perdita
dell'elettorato attivo e passivo che si produca a
carico di un parlamentare determina appunto una
situazione di ineleggibilità sopravvenuta; ne
consegue che una condanna penale che comporti
l'interdizione dai pubblici uffici priva il deputato
dell'elettorato passivo e pertanto si configura come
causa di ineleggibilità sopravvenuta e, dunque, come
causa di decadenza; anche la qualità di pubblico
ufficiale del deputato è pacifica ai sensi
dell'articolo 357, primo comma, del codice penale,
il quale stabilisce che «agli effetti della legge
penale sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa»; prova ne è la
cancellazione dalle liste elettorali effettuata dal
comune di Roma in data 10 luglio 2006, ciò che ha
confermato che il deputato Previti ha perso il
diritto di elettorato attivo e, conseguentemente, il
diritto elettorale passivo, che al primo è
condizionato a norma dell'articolo 56, terzo comma,
della Costituzione; la Giunta ha ritenuto contrario
ai principi costituzionali in materia di diritto di
elettorato che un cittadino, impossibilitato ad
esercitare il diritto di voto, possa continuare a
ricoprire l'ufficio di deputato, la cui titolarità è
riservata dalla Costituzione e dalla legge soltanto
agli elettori;
c) quanto al preteso effetto estintivo della
pena accessoria dell'interdizione perpetua dai
pubblici uffici che, secondo la tesi sostenuta dal
deputato Previti, deriverebbe da un esito positivo
del periodo di affidamento in prova ai servizi
sociali in base all'articolo 47, comma 12, della
legge sull'ordinamento penitenziario (secondo cui
l'esito positivo dell'affidamento in prova ai
servizi sociali «estingue la pena detentiva ed ogni
altro effetto penale»), sono stati evidenziati i
contrastanti indirizzi della giurisprudenza in
materia: da un lato, secondo il Consiglio di Stato,
sez. V, sentenza n. 468 del 1998 le pene accessorie
rientrano tra gli effetti penali di una condanna;
dall'altro, invece, la Cassazione, sez. I, n.
91/187897, ha precisato essere effetti penali della
condanna quelle conseguenze giuridiche di carattere
afflittivo diverse dalle pene accessorie, che
derivano direttamente dalla condanna stessa e che si
estinguono solo in caso di riabilitazione ex
articolo 178 del codice penale (in senso conforme
anche Cassazione, sez. I, n. 3081/1991); in tal
senso anche secondo Cassazione, Sezioni Unite
penali, sentenza 27 settembre 1995, n. 27, le pene
accessorie restano fuori dell'effetto estintivo di
cui all'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario;
in ogni caso la Giunta ha ritenuto, a maggioranza,
che l'esame della posizione del deputato Previti
dovesse essere condotto con riferimento agli
elementi attuali che ne configurano la condizione di
ineleggibilità sopravvenuta, tanto più considerato
che anche il ricorso per errore di fatto è stato
respinto dalla Cassazione con la sentenza del 23
maggio 2007;
d) la mancata rilevazione da parte della
Cassazione della incompetenza territoriale della
procura della Repubblica presso il tribunale di
Milano non è sembrata qualificabile (come poi
confermato dalla stessa Cassazione) come «errore di
fatto» ai sensi dell'articolo 625-bis del
codice di procedura penale, in quanto per errore di
fatto deve intendersi la mancata percezione di un
evento fattuale e non la mancata considerazione da
parte del giudice di un motivo del ricorso; sebbene
fosse chiaro che il ricorso presentato dal deputato
Previti ai sensi dell'articolo 625-bis del
codice di procedura penale fosse destinato a non
avere successo - non potendosi configurare come
«errore di fatto» una valutazione, non condivisa dal
ricorrente, dei termini relativi alla definizione
della competenza territoriale - la Giunta, prima di
dichiarare contestata l'elezione, ha accolto la
richiesta di attendere, ad ulteriore dimostrazione
del pieno rispetto delle garanzie difensive che ha
caratterizzato l'intero procedimento parlamentare,
che si svolgesse, in data 23 maggio 2007, l'udienza
in Cassazione nella quale l'istanza del deputato
Previti è stata dichiarata inammissibile.
I temi affrontati
durante la fase istruttoria in Comitato sono stati
oggetto di ulteriori approfondimenti ed integrazioni
durante il dibattito in Giunta plenaria,
sviluppatosi nel corso di undici sedute (dal 31
gennaio al 4 maggio 2007) e conclusosi nella seduta
del 29 maggio 2007 con l'approvazione, a
maggioranza, della proposta di contestazione
dell'elezione del deputato Previti, con successiva
fissazione dell'udienza pubblica per lunedì 9 luglio
2007.
Nel corso della discussione in Giunta sono
intervenuti numerosi deputati, dando vita ad un
ampio dibattito nel quale tutte le posizioni hanno
avuto modo di esprimersi. Tra i tanti contributi
significativi merita una segnalazione quello del
deputato Pecorella, che si è in particolare
soffermato sulla questione del presunto fumus
persecutionis, in merito al quale la Giunta ha
tuttavia ritenuto che invocare un fumus
persecutionis nei confronti di una sentenza
passata in giudicato equivarrebbe, di fatto, a
pretendere che la Camera eserciti un improprio
sindacato sul merito di una decisione giudiziaria
ormai definitiva, quando invece le spetta
esclusivamente il compito di verificare la
sussistenza dei presupposti di diritto sulla cui
base fondare un giudizio di ineleggibilità
sopravvenuta e di conseguente decadenza dal mandato
parlamentare. Tale valutazione è stata suffragata
nel suo intervento nell'udienza pubblica del 9
luglio 2007 dallo stesso rappresentante del deputato
Previti, avvocato Pellegrino, il quale, rispondendo
ad una domanda del deputato Pecorella, ha escluso
che l'esame della Camera possa riguardare l'aspetto
del fumus persecutionis, giudicandolo
estraneo alla fase attuale in cui si è in presenza
di una sentenza definitiva. La tesi del fumus
persecutionis ignora la circostanza che la
sentenza definitiva a carico del deputato Previti
rappresenta il frutto di quattro gradi di giudizio,
in ciascuno dei quali è stato diverso il collegio
giudicante. Il deputato Pecorella ha anche
insistito, tra l'altro, sul fatto che vi sarebbe una
differenza di tipo costituzionale tra la condizione
di appartenenza ad una lista che si presenta alle
elezioni politiche e la perdita dello status
di parlamentare, in quanto l'ineleggibilità come
tale si riferirebbe a chi intende candidarsi alle
elezioni, mentre la decadenza avrebbe un rilievo
costituzionale in quanto essa comporta la perdita
dello status di membro della Camera per chi è
stato eletto dal popolo. Ne conseguirebbe, secondo
il deputato Pecorella, che l'interdizione dai
pubblici uffici, proprio per il rilievo
costituzionale degli interessi in gioco nel caso in
cui la stessa sia irrogata ad un parlamentare in
carica, non potrebbe essere automaticamente la
premessa di una dichiarazione di decadenza. Tali
argomentazioni - certamente meritevoli di attenzione
per il plusvalore costituzionale che conferiscono al
mandato elettivo parlamentare - sono state, con
forme diverse, riprese durante l'udienza pubblica
del 9 luglio 2007 dal rappresentante del deputato
Previti, che ha insistito sulla differenza che
intercorrerebbe tra il concetto di ineleggibilità
sopravvenuta e quello di decadenza dal mandato
parlamentare, giungendo ad affermare che la seconda
non sarebbe una necessaria ed automatica conseguenza
della prima. La Giunta, a maggioranza, non ha
tuttavia giudicato fondati tali argomenti, e ciò per
il motivo che la decadenza non costituisce una
fattispecie astratta di impedimento all'assunzione o
al mantenimento dell'ufficio di deputato che, al
pari della ineleggibilità, richieda una specifica
base legislativa che ne definisca i contorni: la
decadenza è solo l'effetto procedurale di una
accertata situazione di ineleggibilità, la quale
altrimenti, se non conducesse ad una decadenza dal
mandato parlamentare, resterebbe paradossalmente
priva di concreta sanzione e, di fatto, ineffettiva.
In altri termini, nel sistema del diritto
parlamentare le nozioni di ineleggibilità
sopravvenuta e di decadenza non sono tra loro
confrontabili dal momento che agiscono su piani
diversi, l'uno sostanziale, l'altro procedurale:
l'ineleggibilità sopravvenuta è, cioè, la
violazione, mentre la decadenza è la sanzione che
l'ordinamento parlamentare vi riconnette nel momento
in cui, non attraverso un meccanismo automatico
bensì mediante una deliberazione della Camera, tale
violazione sia definitivamente accertata.
Nel corso del dibattito in Giunta sono stati,
inoltre, acquisiti agli atti ed illustrati due
pareri pro veritate, rispettivamente del
professor Nicolò Zanon (il quale, nel parere
trasmesso alla Giunta dallo stesso deputato Previti,
ha osservato che il mandato parlamentare sarebbe
insensibile alle vicende «che non interessino la
rappresentanza parlamentare nel suo complesso», cioè
alle vicende verificatesi successivamente a carico
di un singolo parlamentare) e del professor Federico
Sorrentino (il cui parere è stato illustrato in
Giunta dalla deputata Lenzi nella seduta del 13
marzo 2007), che ha, invece, ricordato come sia
proprio dall'articolo 66 della Costituzione che
discende l'ipotesi di causa sopraggiunta di
ineleggibilità. La Giunta, a maggioranza, non ha
condiviso la richiamata tesi del professor Zanon in
quanto essa finisce paradossalmente per negare
l'esistenza stessa della figura dell'ineleggibilità
sopravvenuta, la cui autonomia concettuale e
giuridica venne affermata già in occasione del
precedente relativo al deputato Mario Ottieri (IV
legislatura) - dichiarato fallito e cancellato dalle
liste elettorali del comune di ultima residenza -
allorquando la Camera, nella seduta del 13 aprile
1967, con l'approvazione della proposta di decadenza
formulata dalla Giunta, riconobbe pacificamente come
causa di decadenza una situazione di ineleggibilità
intervenuta solo successivamente all'elezione del
deputato in questione (ed altrettanto avrebbe fatto,
sia pure in riferimento a diversa fattispecie, nel
caso del deputato Tanassi, condannato nell'ambito
del «processo Lockheed» dalla Corte costituzionale e
dichiarato decaduto dalla Camera nella seduta del 13
marzo 1979).
5. L'inammissibilità delle ipotesi della sospensione dalle funzioni parlamentari, della reintegrazione nel mandato parlamentare e della sospensione del procedimento.
Nel corso
dell'istruttoria in Comitato e poi del successivo
dibattito in Giunta plenaria si è sempre tenuto
conto dell'esigenza che, in quanto mirante ad una
pronuncia costitutiva e non meramente dichiarativa,
la proposta della Giunta all'Assemblea fosse
formulata in esito ad un procedimento parlamentare
le cui conclusioni avessero rappresentato il
risultato di una attenta e delicata operazione di
bilanciamento tra interessi costituzionalmente
protetti. In tale contesto la Giunta ha anche
valutato i precedenti relativi al caso del deputato
Marcello Dell'Utri (XIII legislatura) e al caso del
deputato Gianstefano Frigerio (XIV legislatura),
entrambi tuttavia riferiti a situazioni di deputati
ai quali era stata irrogata la pena accessoria della
interdizione temporanea (e non perpetua, come nel
caso del deputato Previti) dai pubblici uffici. In
entrambi tali precedenti - considerando peraltro che
anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
a rigore potrebbe giustificare una dichiarazione di
decadenza del deputato che ne risulti colpito - la
Giunta delle elezioni non pervenne mai a proporre
all'Assemblea la decadenza dal mandato parlamentare:
nel caso del deputato Dell'Utri perché, nelle more
dell'istruttoria, intervenne il provvedimento di
annullamento da parte della Cassazione della pena
accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici
uffici (a seguito del promuovimento da parte del
deputato Dell'Utri di un incidente di esecuzione),
di cui la Giunta prese atto nella seduta del 12
luglio 2000. Nel caso del deputato Frigerio (a
carico del quale risultavano pronunciate diverse
sentenze definitive di condanna per reati sul
finanziamento pubblico dei partiti politici) perché
lo stesso deputato Frigerio comunicò la fine con
esito positivo del periodo di affidamento in prova
ai servizi sociali e la Giunta, nella seduta del 23
settembre 2004, prese atto dell'estinzione della
pena e di ogni altro effetto penale, ritenendo
comprese negli effetti penali le pene accessorie e,
dunque, l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici, senza tuttavia che vi fosse stata una
formale comunicazione in tal senso del competente
tribunale di sorveglianza (il quale si era limitato
a dichiarare estinta la pena e gli effetti penali,
senza fare nel provvedimento alcun cenno alla fine
dell'interdizione). Nel bilanciamento di interessi
effettuato dalla Giunta una posizione privilegiata
non poteva non assumere, anzitutto, la salvaguardia
dell'interesse dell'autorità giudiziaria al rispetto
delle proprie decisioni definitive, trattandosi di
un principio costitutivo dello Stato di diritto e
delle stesse regole della convivenza civile: ancora
oggi - e fino a quando non vi sarà stata una
definitiva dichiarazione di decadenza da parte della
Camera - alla pronuncia interdittiva emessa
dall'autorità giudiziaria nei confronti del deputato
Previti continua, infatti, ad essere negata
efficacia nell'ambito dell'ordinamento parlamentare,
ciò che in teoria avrebbe anche potuto provocare
l'elevazione da parte dell'autorità giudiziaria, nei
confronti della Camera dei deputati, di un conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato (nella forma
del conflitto da menomazione) volto a contestare
l'omessa, o anche solo tardiva, dichiarazione di
decadenza dal mandato parlamentare di un deputato
cui è fatto divieto di assumere e mantenere
qualsiasi ufficio pubblico.
La Giunta non ha tuttavia disconosciuto il fatto
che, accanto all'esigenza di ottemperare ad una
decisione definitiva dell'autorità giudiziaria,
occorresse prestare altrettanta attenzione alla
tutela del valore costituzionale della investitura
popolare elettiva del deputato Previti, nonché alla
garanzia del diritto di elettorato passivo del
candidato primo dei non eletti. Ai fini di un
corretto bilanciamento di tali interessi, durante
l'istruttoria non è stata, tuttavia, ritenuta
praticabile la soluzione già ipotizzata nella XIII
legislatura con riferimento al caso del deputato
Marcello Dell'Utri (al quale era stata irrogata la
pena accessoria dell'interdizione temporanea dai
pubblici uffici), allorquando il Presidente della
Giunta delle elezioni Elio Vito prospettò la
possibilità che, in luogo della dichiarazione di
decadenza (che non avrebbe tenuto conto del
carattere transitorio della pena accessoria), si
procedesse alla sospensione dall'esercizio delle
funzioni parlamentari e dalla relativa indennità per
tutto il periodo di vigenza della stessa
interdizione dai pubblici uffici, senza tuttavia
toccare il munus parlamentare, il quale
sarebbe tornato ad espandersi nella sua pienezza
allo spirare del termine della pena accessoria.
Ricorrendo ad una soluzione del genere la Camera
dovrebbe, infatti, deliberare, di fatto,
l'autoriduzione della composizione del proprio
plenum e privare dell'indennità (giuridicamente
non rinunciabile) un deputato che tuttavia
rimarrebbe formalmente in carica. Tale orientamento
è stato confermato dal Presidente della Camera nelle
sue comunicazioni rese alla Giunta per il
regolamento, convocata su richiesta dello stesso
deputato Previti, nella seduta del 26 giugno 2007 e
sulle quali la discussione è proseguita, per
concludersi, nella seduta del 4 luglio 2007. Nelle
sue comunicazioni il Presidente della Camera ha,
infatti, sottolineato l'impraticabilità sia della
ipotesi della sospensione dalle funzioni sia di
quella di un eventuale reintegro nelle funzioni nel
caso in cui, una volta decaduto, il deputato Previti
riacquistasse, entro la corrente legislatura, la
propria capacità elettorale passiva.
L'ipotesi di un eventuale reintegro nel mandato
(affrontata durante i lavori della Giunta ed oggetto
anche di uno specifico scambio di corrispondenza tra
il deputato Consolo e il Presidente Bruno, reso noto
alla Giunta nella seduta del 21 marzo 2007) era
stata peraltro prospettata al solo fine di
immaginare un possibile rimedio all'eventualità che,
una volta dichiaratane la decadenza per motivi di
ineleggibilità sopravvenuta e non originaria
(quest'ultima certamente insanabile in quanto
nascente da un vizio in radice esistente al momento
stesso della proclamazione a deputato), il deputato
Previti dovesse riacquistare la propria capacità
elettorale passiva prima della fine della corrente
legislatura. Quell'ipotesi - poi giudicata
impercorribile dal Presidente della Camera per i
motivi di cui si dirà a breve - era stata
inizialmente presa in considerazione sulla base
della circostanza che gli articoli 17-bis,
comma 3, del Regolamento della Camera e 18, comma 1,
del Regolamento della Giunta, nello stabilire che,
in caso di vacanza di un seggio, è proclamato eletto
il candidato che «segue» nella graduatoria l'ultimo
eletto per la circoscrizione territoriale e la lista
interessata, potessero in teoria interpretarsi, una
volta verificatosi lo scenario ipotizzato, nel senso
di individuare di nuovo in Previti l'avente titolo
ad una nuova proclamazione in luogo del deputato già
subentratogli, posto che lo stesso Previti a quel
punto, conservata la sua qualità di candidato e
venuta meno la sopravvenuta causa di ineleggibilità,
avrebbe presentato il titolo elettivo di maggiore
intensità nell'ambito dei candidati della lista di
appartenenza, e ciò in forza della sua collocazione
in graduatoria in una posizione di precedenza
rispetto agli altri candidati non eletti. Tale
ipotesi era stata avanzata per mero scrupolo
istruttorio ed esclusivamente a titolo prudenziale -
ferma restando la necessità che il procedimento di
contestazione in corso non ne fosse minimamente
condizionato - a dimostrazione dell'equilibrio e
della completezza dell'istruttoria svolta, lungo la
quale ci si è fatti carico della necessità che
nessuna questione, anche solo eventuale, potesse
sfuggire ad una attenta valutazione. Assieme alla
distinta ipotesi della sospensione dalle funzioni
parlamentari (che, invece, si configurava come
modalità alternativa di conclusione dell'odierno
procedimento), anche l'ipotesi del reintegro è
stata, in ogni caso, giudicata fin d'ora del tutto
impraticabile dal Presidente della Camera, il quale,
nella ricordata seduta della Giunta per il
regolamento del 26 giugno 2007, ha precisato che
entrambe le suddette soluzioni sono prive di
fondamento positivo nelle vigenti norme
costituzionali, regolamentari e legislative, che
restringono i possibili esiti di un procedimento di
contestazione di una elezione alle sole proposte di
annullamento tout court ovvero di convalida
di una elezione contestata.
Le ipotesi della sospensione dalle funzioni
parlamentari e del reintegro, come evidenziato dal
Presidente della Camera nella seduta della Giunta
per il regolamento del 26 giugno 2007, contrastano,
infatti, con i principi generali del sistema
costituzionale, ed in particolare con la
configurazione che esso dà delle prerogative
parlamentari, inscindibilmente connesse con lo
status del deputato, la cui perdita può
discendere solo dalla cessazione definitiva dalla
carica. Ciò anche in virtù del fatto che non vi sono
dati normativi che, nell'attuale configurazione
costituzionale del mandato parlamentare, valgano a
suffragare l'ipotesi di una reintegrazione nel
mandato stesso, una volta venuta meno la causa che
ne abbia determinato la decadenza, a danno del terzo
che nel frattempo sia subentrato (il cui mandato
risulterebbe, dunque, di grado inferiore, in quanto
sottoposto a condizione risolutiva). Anche sul piano
regolamentare (articoli 17-bis, comma 3, del
Regolamento della Camera, e 18, comma 1, del
Regolamento della Giunta delle elezioni) e della
legislazione elettorale (articolo 86, comma 1, del
testo unico n. 361 del 1957), il dato è univoco
nello stabilire che, in caso di vacanza di un
seggio, è proclamato eletto il candidato che segue
nella graduatoria l'ultimo eletto per la
circoscrizione territoriale e la lista interessata.
Nella seduta del 4 luglio 2007 della Giunta per il
regolamento il Presidente della Camera - nel
precisare che la Giunta per il regolamento non
poteva interferire con il procedimento in corso
presso la Giunta delle elezioni - sottolineava,
inoltre, che sul complessivo quadro normativo
relativo allo status del parlamentare
potranno eventualmente essere presentate iniziative
di modifica della disciplina, che varrebbero
tuttavia solamente per il futuro e non per il caso
di specie. Infine, nella sua lettera del 5 luglio
2007, con la quale trasmetteva al Presidente della
Giunta delle elezioni i resoconti della Giunta per
il regolamento, il Presidente della Camera precisava
che, convocando la Giunta per il regolamento, aveva
inteso raccogliere la richiesta formulatagli dal
deputato Previti «nei limiti individuati nella sua
relazione introduttiva» svolta presso la Giunta per
il regolamento, con cui - come già detto - il
Presidente della Camera ha escluso la possibilità
dal punto di vista regolamentare che la Giunta delle
elezioni potesse assumere decisioni diverse da una
proposta di annullamento o di convalida
dell'elezione. Sicché, a conclusione del
procedimento di contestazione dell'elezione del
deputato Previti, non essendo ammissibili dal punto
di vista costituzionale, legislativo e regolamentare
decisioni volte a proporre la sospensione del
deputato Previti dalle funzioni parlamentari per
tutta la durata della misura interdittiva oppure a
sospendere il procedimento stesso in attesa di
eventi futuri ed incerti (sospensione sulla quale
potrà eventualmente pronunciarsi l'Assemblea, in
caso di presentazione di una questione sospensiva),
la Giunta si è trovata dinanzi all'unica alternativa
possibile: quella di scegliere tra una proposta
all'Assemblea di decadenza del deputato Previti ed
una proposta di convalida della sua elezione,
essendo queste le uniche conclusioni del
procedimento in Giunta espressamente previste dalle
attuali norme regolamentari.
5. Il procedimento di contestazione dell'elezione del deputato Previti.
La Giunta delle
elezioni ha deliberato la contestazione
dell'elezione del deputato Previti nella seduta del
29 maggio 2007. Veniva, quindi, fissata, a termini
di regolamento della Giunta, la data della seduta
pubblica per la giornata del 9 luglio 2007 e -
individuata nella persona del candidato Angelo
Santori, primo dei non eletti per la lista Forza
Italia nella XV Circoscrizione Lazio 1, la
controparte interessata al procedimento - ne veniva
data formale comunicazione alle parti.
A seguito della fissazione della data dell'udienza
pubblica né il deputato Previti, né il candidato
Santori si avvalevano della facoltà di presentare
nuovi documenti o deduzioni.
5.1. La discussione in udienza pubblica.
La Giunta delle
elezioni ha proceduto, quindi, in data 9 luglio
2007, alla discussione in udienza pubblica alla
quale sono intervenute le parti. Il deputato Previti
è stato assistito dal professor avvocato Giovanni
Pellegrino, mentre il candidato Santori ha scelto di
non farsi assistere da un rappresentante.
Dopo la relazione introduttiva del relatore, è
intervenuto brevemente il candidato Santori, il
quale ha dichiarato di non sentirsi, per motivi
politici e di personale amicizia con il deputato
Previti, controparte nel procedimento, affermando
che preferirebbe entrare in Parlamento in modo
diverso.
Ha preso, poi, la parola il deputato Previti il
quale ha, in primo luogo, affermato di considerare
assolutamente ingiusta la sentenza emessa a suo
carico, come dimostrerebbe una lettera con la quale
il presidente del collegio che lo ha condannato
manifestava, tre anni prima del processo stesso, il
suo assoluto e totale pregiudizio nei confronti
della sua parte politica e suoi, il che proverebbe
che il suo ultimo giudice è stato un giudice non
imparziale. A tale riguardo il deputato Previti ha
affermato che della persecuzione che ritiene di aver
subito ha fatto oggetto di un ricorso alla Corte
europea dei diritti dell'uomo. Secondo il deputato
Previti, fornirebbe prova della non imparzialità del
giudice del suo ultimo processo il fatto che,
successivamente, la stessa Cassazione, nella stessa
sezione ma con diversa composizione del collegio, ha
dato ragione in maniera sostanziale a tutte le sue
tesi difensive, fondate sul tema della incompetenza
territoriale e della persecuzione giudiziaria
sviluppatasi nel corso degli anni a suo danno. Si è,
quindi, soffermato sulle previsioni della legge
Gozzini e della recente legge sull'indulto, in forza
delle quali ha potuto beneficiare dell'affidamento
in prova ai servizi sociali, il cui esito positivo,
a suo giudizio, porterà certamente all'estinzione
dell'interdizione dai pubblici uffici, così come
riconosciuto dal Consiglio di Stato e come avvenuto
per il caso del deputato Frigerio. Secondo il
deputato Previti, in assenza di una chiara
indicazione legislativa circa il trattamento della
sua posizione, l'unica indicazione precisa della
quale la Giunta avrebbe dovuto tener conto è quella
che il 4 agosto 2008 terminerà ogni possibile causa
di ineleggibilità a suo carico a seguito dell'esito
positivo dell'affidamento in prova ai servizi
sociali.
È, poi, intervenuto l'avvocato Giovanni Pellegrino,
rappresentante del deputato Previti, il quale, dopo
aver precisato che la sua difesa sarebbe stata di
tipo strettamente tecnico, ha dapprima richiamato
una serie di disposizioni costituzionali e
regolamentari a suo giudizio rilevanti per la
soluzione della vicenda (appellandosi in particolare
al principio della riserva di legge assoluta per la
determinazione dei casi di ineleggibilità e
incompatibilità, di cui all'articolo 65 della
Costituzione) ed ha quindi sottolineato che il
giudizio della Giunta avrebbe dovuto riguardare non
la persona del deputato Previti ma lo status
del parlamentare. A tale proposito, l'avvocato
Pellegrino - che pure ha riconosciuto la serietà e
l'ampiezza dell'istruttoria condotta dalla Giunta -
ha osservato che l'articolo 17 del Regolamento della
Camera prevede che la Camera si pronunci sui titoli
di ammissione dei deputati e sulle cause di
ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza
previste dalla legge, con ciò introducendo, in tale
ultimo inciso, il termine decadenza, che non è
presente nella norma costituzionale, e
distinguendolo dal concetto di ineleggibilità.
Secondo l'avvocato Pellegrino, la citata
disposizione regolamentare rafforzerebbe, cioè, la
riserva di legge dell'articolo 65, primo comma,
della Costituzione, perché la estende alle cause di
decadenza: vi sarebbe cioè, secondo l'avvocato
Pellegrino, una differenza tra annullamento e
decadenza, in quanto l'annullamento non potrebbe che
riguardare il provvedimento di convalida mentre la
decadenza riguarderebbe cause sopravvenute alla
situazione esistente al momento della convalida,
rispetto alle quali si determinerebbe un
provvedimento rescissorio del munus
parlamentare. Sempre secondo l'avvocato Pellegrino,
nessuna norma di legge prevede l'ineleggibilità
sopravvenuta come causa di decadenza dal mandato
parlamentare, tenuto anche conto del fatto che non è
vero, come dimostra la giurisprudenza parlamentare,
che tutte le cause di ineleggibilità sopravvenuta si
trasformino in cause di decadenza. Rimarcato che non
vi sarebbe alcuna norma in forza della quale la
perdita dell'elettorato attivo determini la
decadenza del munus parlamentare, l'avvocato
Pellegrino ha, quindi, formulato le richieste di
parte: 1) in via principale, che fosse respinta la
proposta di annullamento, perché in contrasto con
l'articolo 17 del Regolamento della Camera, posto
che la perdita della condizione di eleggibilità nel
corso del mandato non è prevista da alcuna norma di
legge come causa di decadenza; 2) in via subordinata
- richiamata anche la sentenza del Consiglio di
Stato, sezione V, 18 ottobre 1996, n. 1251, secondo
cui è illegittima la decadenza dall'impiego del
pubblico dipendente condannato a tre anni di
reclusione che non tenga conto dell'esito positivo
del periodo di affidamento in prova al servizio
sociale e sottolineato che l'esito positivo del
periodo di prova estinguerebbe la pena accessoria, e
quindi riattribuirebbe al deputato Previti la
condizione di eleggibilità - che la Giunta
adottasse, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del
proprio regolamento, una deliberazione non
definitiva al fine di poter investire la Giunta per
il regolamento del problema relativo alla
possibilità che sia pronunciata la decadenza dalla
carica di deputato in un caso non espressamente
previsto dalla legge; 3) infine, in via ancor più
subordinata, che la Giunta in camera di consiglio
deliberasse di proporre all'Assemblea la decadenza
del deputato Previti risolutivamente condizionata al
superamento del periodo di prova e, distintamente,
la decadenza risolutivamente condizionata all'esito
positivo del ricorso presentato dal deputato Previti
per violazione dell'articolo 6, commi 1 e 3, lettera
b), della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. A conclusione del suo intervento,
l'avvocato Pellegrino ha, infine, invitato la Giunta
a valutare, nell'esercizio dei propri compiti
paragiurisdizionali, quali dovessero essere gli
effetti di quella condanna sul munus
parlamentare di cui il deputato Previti è investito,
non potendo non prendere atto dell'esistenza di una
sentenza, che come tale va rispettata.
Dopo talune domande formulate dai deputati
componenti della Giunta, la seduta pubblica è stata
sospesa e la Giunta si è riunita in camera di
consiglio, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del
proprio regolamento, alla presenza dei deputati
presenti per tutta la durata dell'udienza pubblica.
* * *
La Giunta ha,
quindi, adottato il seguente dispositivo:
«La Giunta delle elezioni,
in udienza pubblica, udita l'esposizione del
relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in
camera di consiglio;
vista la sentenza n. 327/2004, emessa in data 23
maggio 2005 dalla Corte di appello di Milano,
sezione II, resa definitiva il 4 maggio 2006 con
sentenza della Corte di Cassazione n. 33435 del
2006, con la quale è stata inflitta al deputato
Cesare Previti la pena accessoria della interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
visto l'articolo 28, secondo comma, numeri 1) e 2),
del codice penale;
visto il combinato disposto dell'articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante il
testo unico per la disciplina dell'elettorato
attivo, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il
testo unico delle leggi per l'elezione della Camera
dei deputati;
accerta
che si è in presenza di una causa sopraggiunta di ineleggibilità e, respinto ogni contrario avviso in procedendo e nel merito,
delibera
di proporre all'Assemblea l'annullamento, per motivi di ineleggibilità sopravvenuta, dell'elezione per la XV Circoscrizione Lazio 1 del deputato Cesare Previti e la proclamazione in suo luogo del candidato Angelo Santori, per la lista Forza Italia».
* * *
A conclusione
della presente relazione, si riepilogano di seguito,
in ordine cronologico, i passaggi dell'iter
relativo all'esame della posizione del deputato
Previti:
24 maggio 2006 - Il Presidente della Camera
trasmette alla Giunta delle elezioni la nota della
Procura generale della Repubblica di Milano,
pervenuta il 10 maggio 2006, nella quale, in
relazione alla sentenza di condanna definitiva a
carico del deputato Previti, si comunicava che allo
stesso era stata inflitta la pena accessoria della
interdizione perpetua dai pubblici uffici;
28 giugno 2006 - Il Comitato permanente per
le incompatibilità, le ineleggibilità e le
decadenze, coordinato dal Vicepresidente della
Giunta Gianfranco Burchiellaro, avvia, ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento della Giunta,
l'istruttoria sulla posizione del deputato Previti,
stabilendo che, prima di dare corso al formale
contraddittorio con lo stesso, la Giunta richieda,
per il tramite del Presidente della Camera, copia
della sentenza della Corte di Cassazione;
5 luglio 2006
- La Giunta plenaria delibera di richiedere, per il
tramite del Presidente della Camera, copia della
sentenza della Cassazione;
14 luglio 2006 - Il Primo presidente della
Cassazione, dottor Nicola Marvulli, comunica con
lettera al Presidente della Camera che la
motivazione della sentenza relativa al deputato
Previti non è ancora stata depositata e trasmette,
intanto, i capi di imputazione;
25 luglio 2006 - Il Comitato per le
incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze
conviene sull'opportunità di proseguire
l'istruttoria soltanto dopo l'acquisizione del testo
integrale della sentenza della Cassazione;
11 ottobre 2006 - Il Presidente della Camera
trasmette alla Giunta la copia autentica della
sentenza, comprensiva delle motivazioni, emessa
dalla Cassazione nei confronti del deputato Previti,
pervenuta in pari data con lettera del Primo
presidente della Cassazione;
17 ottobre 2006 - Il Comitato per le
ineleggibilità, acquisite le motivazioni della
sentenza della Cassazione, avvia, ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del
regolamento della Giunta, la formale istruttoria in
contraddittorio con il deputato Previti, invitandolo
a far pervenire entro il prescritto termine di 15
giorni (ossia entro il 1o novembre) ogni
utile controdeduzione e avvertendolo della sua
facoltà di richiedere di essere ascoltato;
26 ottobre 2006 - Il deputato Previti
comunica, con lettera, che intende «esercitare le
prerogative di interlocuzione garantite dal
Regolamento della Giunta». Con distinta nota,
pervenuta in pari data, l'avvocato Giovanni
Pellegrino chiede, per conto del deputato Previti,
una proroga del termine per la presentazione di
controdeduzioni. Il Comitato conviene di prorogare
al 7 novembre 2006 il termine per le controdeduzioni;
6 novembre 2006 - Pervengono al Comitato le
controdeduzioni del deputato Previti.
23 novembre 2006 - Il Comitato, con lettera
del coordinatore Burchiellaro, convoca il deputato
Previti in audizione per il 6 dicembre 2006. Nella
seduta della Giunta plenaria il Presidente Bruno
rende comunicazioni su una lettera pervenutagli il
16 novembre 2006 con la quale i deputati Lenzi,
Perugia, Belisario, Turco e Crapolicchio
(rappresentanti dei gruppi di maggioranza in Giunta)
chiedevano di sottoporre alla Presidenza della
Camera la questione relativa all'applicazione al
deputato Previti dell'articolo 28, comma 5, del
codice penale, relativamente alla sospensione
dell'indennità. Il Presidente della Giunta fa
presente che non rientra tra i compiti della Giunta
segnalare alla Presidenza della Camera tale
richiesta, aggiungendo in ogni caso di non ritenere
ipotizzabile una sospensione dell'indennità in
quanto quest'ultima «accede alla titolarità del
mandato parlamentare e non può essere scissa da
questo»;
6 dicembre
2006 - Il Comitato procede all'audizione del
deputato Previti (l'audizione era stata inizialmente
fissata per il 23 novembre ma era stata poi rinviata
su richiesta del deputato Previti);
13 dicembre 2006 - La Giunta plenaria, su
proposta del vicepresidente Burchiellaro, delibera
di richiedere al comune di Roma informazioni circa
l'eventuale avvenuta cancellazione dalle liste
elettorali del deputato Previti in conseguenza della
pena accessoria a lui inflitta dell'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
14 dicembre 2006 - Il Comitato conclude
l'istruttoria sulla posizione del deputato Previti,
convenendo di proporre alla Giunta l'accertamento
della ineleggibilità sopravvenuta e la conseguente
contestazione della sua elezione;
19 dicembre 2006 - Perviene la lettera con
cui il sindaco di Roma comunica che il deputato
Previti era stato cancellato dalle liste elettorali
nel mese di luglio 2006;
25 gennaio 2007 - La Giunta plenaria avvia
l'esame della posizione del deputato Previti, con la
relazione del deputato Burchiellaro, che, a nome del
Comitato, riferisce sull'istruttoria svolta,
proponendo l'accertamento dell'ineleggibilità
sopravvenuta e la conseguente contestazione
dell'elezione del deputato Previti. Il dibattito si
svolge, quindi, nel corso di 11 sedute (31 gennaio:
interventi dei deputati Marantelli e Turco; 7
febbraio: interventi dei deputati Pecorella e
Boscetto; 15 febbraio: rinvio della discussione; 21
febbraio: interventi di deputati sull'ordine dei
lavori; 6 marzo: interventi dei deputati Barbieri e
Picano; 13 marzo: interventi dei deputati Perugia,
Fontana e Lenzi; 21 marzo: comunicazioni del
Presidente; 28 marzo: intervento del deputato Gamba;
4 aprile: intervento del deputato Consolo; 17
aprile: intervento del deputato Nespoli; 4 maggio:
replica del deputato Burchiellaro, coordinatore del
Comitato);
20 febbraio 2007 - Il deputato Previti
trasmette alla Giunta un parere pro veritate
da lui richiesto al professor Nicolò Zanon;
13 marzo 2007 - La deputata Lenzi dà lettura
nella seduta della Giunta di un parere pro
veritate richiesto dal gruppo L'Ulivo al
professor Federico Sorrentino;
21 marzo 2007 - Il Presidente Bruno comunica
alla Giunta che, con lettera pervenuta il 16 marzo
2007, il deputato Consolo gli aveva richiesto di
sottoporre al Presidente della Camera la questione
dell'eventuale «reintegro» nel mandato parlamentare
del deputato Previti qualora lo stesso,
successivamente alla dichiarazione di decadenza,
dovesse riacquistare la capacità elettorale prima
della fine della legislatura. Il Presidente Bruno dà
altresì lettura della propria lettera di risposta al
deputato Consolo, nella quale esclude la possibilità
che la Giunta richieda un parere al Presidente della
Camera, sottolineando che allo stesso non può essere
sottoposta una questione formulata in modo ipotetico
ed eventuale, che spetterà alla Giunta valutare nel
momento in cui se ne verificassero i presupposti;
4 maggio 2007
- Il deputato Burchiellaro svolge la sua replica;
29 maggio 2007 - La Giunta, dopo le
dichiarazioni di voto, approva la proposta di
contestazione dell'elezione del deputato Previti. Il
Presidente Bruno avverte che la seduta pubblica sarà
fissata, a norma dell'articolo 13 del regolamento
della Giunta, non prima di venti giorni dalla
comunicazione alle parti, designa il deputato
Burchiellaro come relatore e fa presente che della
fissazione dell'udienza pubblica sarà data
comunicazione anche al candidato Angelo Santori,
primo dei non eletti della lista Forza Italia nella
circoscrizione Lazio 1, ai fini del suo eventuale
intervento alla seduta pubblica in qualità di parte;
26 giugno 2007 - A seguito di una richiesta
del deputato Previti, il Presidente della Camera
convoca la Giunta per il regolamento, che si
riunisce nelle sedute del 26 giugno e del 4 luglio
2007. Nelle sue comunicazioni il Presidente della
Camera sottolinea che le ipotesi della sospensione
dalle funzioni parlamentari e dell'eventuale
reintegro del deputato Previti sono prive di
fondamento nelle vigenti norme costituzionali,
regolamentari e legislative, in forza delle quali la
Giunta delle elezioni può solo proporre
all'Assemblea l'annullamento o la convalida di una
elezione contestata;
5 luglio 2007 - Il Presidente della Camera
trasmette alla Giunta il resoconto dei lavori della
Giunta per il regolamento;
9 luglio 2007 - La Giunta procede alla
discussione in seduta pubblica dell'elezione
contestata del deputato Previti. Dopo la relazione
introduttiva del relatore Burchiellaro, intervengono
il candidato Santori, il deputato Previti e il suo
rappresentante avvocato Giovanni Pellegrino. Dopo
alcune domande di deputati e la replica
dell'avvocato Pellegrino, la seduta pubblica è
sospesa e la Giunta si riunisce in camera di
consiglio. Alla ripresa della seduta pubblica il
Presidente della Giunta comunica che la Giunta,
riunita in camera di consiglio, ha deliberato di
proporre all'Assemblea l'annullamento per motivi di
ineleggibilità sopravvenuta dell'elezione per la XV
Circoscrizione Lazio 1 del deputato Previti e la
proclamazione in suo luogo del candidato Santori,
per la lista Forza Italia.
* * *
La Giunta delle elezioni con la presente relazione propone, quindi, l'accoglimento della parte propositiva del dispositivo adottato nella seduta pubblica del 9 luglio 2007, con il quale si propone all'Assemblea l'annullamento, per motivi di ineleggibilità sopravvenuta, dell'elezione per la XV Circoscrizione Lazio 1 del deputato Cesare Previti e la proclamazione in suo luogo del candidato Angelo Santori, per la lista Forza Italia.